Attenti al cane! Secondo la Cassazione Penale, risponde di lesioni il proprietario del cane fuggito che procura la caduta di centauro della strada. La sentenza. La Corte di Cassazione Penale, con una sentenza dello scorso giugno pubblicata ....
Sentenza 14 settembre 2011
Secondo la Cassazione Penale, risponde di lesioni il proprietario del cane fuggito che procura la caduta di centauro della strada.
La sentenza. La Corte di Cassazione Penale, con una sentenza dello scorso giugno pubblicata solo ieri, 14 settembre 2011, ha condannato al pagamento di un’ammenda il proprietario di un cane che, accedendo giacché incontrollato alla pubblica via, aveva disarcionato un motociclista, causandogli lesioni lievi.
Il fatto. Nella specie, il Giudice di pace di Lanciano ha ritenuto colpevole del reato di lesioni personali lievi, poiché giudicate guaribili in 21 giorni, il padrone della bestiola in questione (deceduta nell’impatto), per avere il medesimo lasciati incustoditi i suoi cani all’interno di un’area privata, senza avvedersi che successivamente ne erano fuoriusciti, guadagnando la pubblica via e creando un concreta situazione di pericolo per il malcapitato passante che era in sella alla sua motocicletta.
La difesa. Avverso la decisione del Giudice di pace, proponeva appello presso il Tribunale il difensore dell’”incauto” padrone, eccependo, tra l’altro, che nessuna norma vieterebbe “al proprietario o al detentore di cani di lasciarli liberi, a tutela della pubblica incolumità”, riferendosi l’art. 672 del cod. pen. richiamato dal giudice in sentenza, ai soli animali pericolosi, cioè a quelli aggressivi per loro stessa indole. Tribunale che, però, non si pronunciava nel merito, ritenendo l’appello inammissibile. Contro tale ordinanza il difensore ricorreva in Cassazione.
Motivi. Orbene la suddetta tesi difensiva non ha affatto persuaso i giudici di legittimità, i quali hanno deciso di confermare quanto già statuito dal Giudice di pace di Lanciano. Ad avviso della Suprema Corte, infatti, “il proprietario o il detentore di un cane è tenuto a controllarlo in ogni momento per evitare che si creino situazioni di pericolo per i terzi ed è in particolare tenuto a controllare i movimenti e gli spostamenti dell’animale, a prescindere da una sua aggressività già acclarata, ben potendo l’animale rivelarsi pericoloso per le particolare situazioni del caso concreto come è stato nel caso di specie in cui gli animali hanno avuto libero accesso dove ciò non è consentito trattandosi di spazi destinati alla circolazione stradale”. Inoltre, la Corte, richiamando un precedente suo orientamento, ha avuto anche modo di chiarire che “qualora un incidente stradale sia determinato dalla presenza sulla pubblica via di un animale incustodito che, investito, provochi lo sbandamento di un veicolo, va addebitata al proprietario dell’animale medesimo la responsabilità del fatto per omessa custodia, sia pure, eventualmente, con il concorso di colpa della persona offesa ove questa non si sia accorta tempestivamente dell’ostacolo prevedibile ed evitabile” (Cassazione – Sezione IV n. 9928/88).
Autore: Redazione Fiscal Focus


